Sez. 1 - , Sentenza n. 45970 del 04/10/2019 Cc. (dep. 13/11/2019) Rv. 277333 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Precedenza dell'interrogatorio del giudice rispetto al pubblico ministero – Violazione della regola – Nullità o inutilizzabilità dell’interrogatorio – Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE
L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 294, comma 6, cod. proc. pen., secondo cui l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere quello del giudice, non comporta la nullità o inutilizzabilità dell'atto, in assenza di un'esplicita previsione di legge.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)