Sez. 3, Sentenza n. 3428 del 02/02/1995 Ud. (dep. 29/03/1995) Rv. 202882 - 01
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova | Norma di cui all'art. 507 cod. proc. pen. - Strumento di controllo, per il giudice, di inerzia, errori o rinuncia del P.M. - Sussistenza - Fattispecie: perizia.
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova
La norma di cui all'art. 507 cod. proc. pen. costituisce lo strumento di controllo da parte del giudice rispetto all'inerzia, agli errori o alla rinuncia del Pubblico Ministero. In proposito la legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, al punto 73, ultima parte, prevede per la fase dibattimentale "il potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova" senza alcuna aggettivazione o limitazione, ad illustrazione della volontà del legislatore delegante di consentire al giudice del dibattimento, esaurita l'iniziativa delle parti (sia perché non esercitata, sia perché non idonea a fornire certezze probatorie sufficienti per una qualsiasi decisione), di potere autonomamente acquisire tutte quelle prove necessarie per l'adozione della decisione di merito con la quale deve necessariamente chiudersi il processo. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di assoluzione nel merito, la S.C. ha osservato che, una volta accertata e dichiarata la nullità delle analisi per vizio procedimentale, la richiesta di perizia avanzata dal dibattimento del P.M. costituiva corretta sollecitazione del potere-dovere di integrazione probatoria demandato al giudice dall'art 507 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)