Sez. 1, Sentenza n. 113 del 30/11/2012 Cc. (dep. 03/01/2013) Rv. 254260 - 01
COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE | Denuncia di conflitto - Contenuto necessario - Indicazione.
COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE
In presenza di un atto di parte, qualificato come denuncia di conflitto, il giudice è tenuto a disporne l'immediata trasmissione alla Corte di Cassazione solo in quanto sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona e non, invece, quando la parte si limiti a sollecitare il giudice a creare un conflitto, nel qual caso l'atto di parte dovrà essere considerato come una comune eccezione di incompetenza o come generica richiesta, formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)