Sez. 6, Ordinanza n. 2630 del 04/07/1996 Cc. (dep. 04/09/1996) Rv. 205860 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE | Denuncia di conflitto - Contenuto necessario - Indicazione.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE
In tema di conflitti di competenza, in tanto sussiste per il giudice l'obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, cod. proc. pen., in quanto il contenuto dell'atto di parte, da questa qualificato come denuncia o "sollecitazione" di conflitto, corrisponda esattamente alle previsioni di cui all'art. 28 cod. proc. pen., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato (indipendentemente dalla fondatezza o meno), sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona; tale condizione non può dirsi verificata e l'adempimento anzidetto non deve quindi avere luogo quando la parte non denunci di fatto alcun conflitto, ma si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza: in tal caso il giudice, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., e provvedere di conseguenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)