Sez. 1, Sentenza n. 3507 del 12/07/1994 Cc. (dep. 27/09/1994) Rv. 200045 - 01
Competenza - Conflitti - In genere | Iniziativa di parte - Non avente realtà contenuto di denunzia di conflitto - Costituente semplice invito al giudice a sollevare conflitto - Adempimenti alternativi del giudice.
Competenza - Conflitti - In genere
Qualora la parte non denunci di fatto alcun conflitto, ma si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso stesso la situazione di conflitto contestando la competenza attribuitagli da altro giudice, il giudice, se non ritenga di sollevare esso stesso conflitto ex art. 30 comma primo cod. proc. pen., non deve trasmettere ai sensi del successivo comma di tale articolo la denunzia e gli atti necessari alla Corte di Cassazione, ma deve considerare l'atto di parte alla stregua di una comune eccezione di competenza ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. provvedendo di conseguenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)