Sez. 2, Sentenza n. 4352 del 25/07/1984 (Rv. 436254 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELLO APPALTATORE - PER I DANNI ARRECATI A TERZI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELLO APPALTATORE - PER I DANNI ARRECATI A TERZI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'appaltatore, agendo in autonomia ed essendo tenuto a controllare nei limiti delle sue cognizioni tecniche la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente, è direttamente ed esclusivamente responsabile per i danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera, anche se derivanti dall'imperfezione del progetto, a meno che non dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirlo quale nudus minister, nella ragionevole opinione che dalla fedele attuazione del progetto non sarebbe derivato alcun danno ai terzi. (V 821/83, mass n 425574; (V 664/82, mass n 418429; (Conf 1435/83, mass n 412081; (Conf 377/82, mass n 418071).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)