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Sez. 3, Sentenza n. 418 del 11/03/1968 Ud. (dep. 06/05/1968) Rv. 107833 - 01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME -PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE -ALBERGATORE CHE ADDUCA A GIUSTIFICAZIONE L'OBBLIGO DI DARE ALLOGGIO AI CLIENTI CHE ADEMPIANO ALLE FORMALITA DELLA LEGGE DI PS - INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1968-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107833-01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME -PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE -ALBERGATORE CHE ADDUCA A GIUSTIFICAZIONE L'OBBLIGO DI DARE ALLOGGIO AI CLIENTI CHE ADEMPIANO ALLE FORMALITA DELLA LEGGE DI PS - INFONDATEZZA.*

Nel delitto di tolleranza abituale della prostituzione l'albergatore non puo giustificarsi asserendo di non poter rifiutare l'alloggio quando venga dimostrata l'identita personale dei clienti e siano adempiute le formalita della legge di ps, perche la particolare disciplina dei reati contro la prostituzione, creando una nuova serie di divieti, che integrano quelli preesistenti nella legge di ps, fa Obbligo all'albergatore di rifiutarsi di accogliere nel proprio Esercizio le Donne che intendono abitualmente esercitarvi, sia pure attraverso fuggevoli contatti con clienti, l'attivita di meretricio. Il limite di applicabilita della norma, che sta insieme a caratterizzare la condotta tipica antigiuridica dell'albergatore, e dato appunto dalla abitualita e dalla conoscenza che egli abbia della qualita di prostitute delle Donne.*

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)