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Sez. 3, Sentenza n. 8834 del 14/12/2017 Ud. (dep. 23/02/2018) Rv. 272391 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE | Condotta tipica dell'albergatore - Abitualità e conoscenza della qualità delle donne che esercitano il meretricio - Obbligo di dare alloggio ai clienti che adempiano alle formalità della legge di pubblica sicurezza - Giustificazioni - Insussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272391-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE

Nel delitto di tolleranza abituale della prostituzione, previsto dall'art. 3, comma 1 n. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75, la condotta tipica è costituita dalla abitualità e dalla conoscenza della qualità delle donne che esercitano il meretricio, anche mediante fuggevoli contatti con i clienti, all'interno della struttura recettiva, tale che l'albergatore non può giustificarsi asserendo di non poter rifiutare l'alloggio a chi dimostri la propria identità personale e di aver adempiuto a tutte le formalità previste dalla legge di pubblica sicurezza, in quanto la disciplina dei reati contro la prostituzione, integrando i preesistenti divieti di pubblica sicurezza, fa obbligo all'albergatore di rifiutarsi di accogliere nel proprio esercizio le donne che intendono abitualmente esercitarvi l'attività di meretricio.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)