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Sez. 4, Sentenza n. 42256 del 22/02/2017 Ud. (dep. 15/09/2017) Rv. 270944 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE | Attività propedeutica al meretricio - Configurabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270944-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE

Il reato di tolleranza abituale della prostituzione, previsto dall'art. 3, comma primo, n. 3, della legge 20 febbraio 1958 n. 75, è configurabile nella condotta dell'albergatore o dell'esercente di locali aperti al pubblico che consenta abitualmente di utilizzare il proprio esercizio anche per la sola attività di contatto, conoscenza od accordo tra cliente e persona dedita alla prostituzione, propedeutica al meretricio, da consumarsi altrove.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)