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Sez. L, Sentenza n. 6903 del 26/05/2000 (Rv. 536917 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di lavoro part time - Art. 5 D.L. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984 - Conferimento alla contrattazione collettiva, anche aziendale, del potere di determinare, fra l'altro, le modalità temporali delle prestazioni a tempo parziale - Significato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536917-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

In materia di contratto di lavoro part-time, l'art. 5, comma terzo, D.L. n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984, conferisce alla contrattazione collettiva, anche aziendale, il potere di determinare, fra l'altro, le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale. Tale disposizione deve essere interpretata in armonia con il principio generale secondo il quale la contrattazione collettiva non può disporre se non in senso migliorativo dei diritti attribuiti al dipendente dal contratto individuale di lavoro, salvo che il dipendente stesso consenta alla modificazione dei patti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la contrattazione aziendale potesse influire sul diritto dei lavoratori a tempo parziale ricorrenti ad osservare, sulla base dei contratti individuali da essi precedentemente stipulati, turni esclusivamente collocati in ore pomeridiane qualora i lavoratori stessi non avessero accettato una diversa collocazione dell'orario di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)