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Sez. L, Sentenza n. 6069 del 05/07/1997 (Rv. 505755 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Lavoro a tempo parziale - Distribuzione dei tempi della prestazione - Discrezionalità del datore di lavoro - Esclusione - Invalidità di clausola contrattuale per violazione di tale principio - Conseguenze - Nullità dell'intero contratto - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505755-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

Nel contratto a tempo parziale, in cui non è consentita la stipulazione di clausole che rimettano alla discrezionalità del datore di lavoro la distribuzione dei tempi della prestazione (cfr. la sentenza, interpretativa di rigetto, della Corte costituzionale n. 210 del 1992), l'invalidità della clausola contrastante con tale principio non comporta la nullità dell'intero contratto. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva accertato che, soprattutto in una fase del rapporto, in considerazione della estrema variabilità dei turni di lavoro - non predeterminati e comunicati solo settimana per settimana -, si era verificata una grave violazione dell'esigenza del lavoratore di una predeterminazione dei tempi di lavoro e correlativamente dei residui tempi a sua disposizione, e aveva riconosciuto all'interessato, a titolo risarcitorio e con determinazione equitativa, un compenso pari ad un trenta per cento della differenza tra la retribuzione relativa ad un orario a tempo pieno e quella del "part - time").

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)