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Sez. U, Sentenza n. 14344 del 09/07/2015 (Rv. 635922 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Rapporti tra processo penale e giudizio disciplinare ex art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Accertamento dei fatti contenuto in sentenza penale passata in giudicato - Nuova valutazione nel giudizio disciplinare - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635922-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare riguardante magistrati, il giudicato penale non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione - operato nel giudizio penale. (Nella specie, relativa ad una condotta di abusivo uso personale del telefono cellulare di servizio per numerose chiamate a servizi di astrologia e cartomanzia, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, evidenziando che la definizione del procedimento penale con la formula "perché il fatto non sussiste" per difetto di danno economico tale da configurare l'elemento materiale del delitto di peculato non precludeva la valutazione ai fini disciplinari delle condotte effettivamente accertate, attesa la diversità di bene giuridico tutelato, l'una il principio di buona amministrazione, l'altro l'immagine e il prestigio della magistratura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1 com. 1 lett. N, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 20 com. 3, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)