Sez. 1, Sentenza n. 4854 del 14/11/1989 (Rv. 464224 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI AREA FABBRICABILE - APPLICAZIONE DEI CRITERI PREVISTI DALL'ART. 16 LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - NUOVA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ - RITARDO COLPOSO DELL'ESPROPRIANTE - PERIODO RILEVANTE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI AREA FABBRICABILE - APPLICAZIONE DEI CRITERI PREVISTI DALL'ART. 16 LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - NUOVA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ - RITARDO COLPOSO DELL'ESPROPRIANTE - PERIODO RILEVANTE.*
Nel caso di espropriazione di area edificabile disposta ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, per la quale l'indennità sia stata determinata, in Sede amministrativa, in conformità dell'art. 16 della citata legge, e poi liquidata, in esito al giudizio d'opposizione, a norma dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, per effetto della sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalità dei criteri indennitari del citato art. 16, al pari di quelli reintrodotti in via provvisoria dalla legge 29 luglio 1980 n. 385, di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983, la colposità dell'inadempimento dell'espropriante, con riguardo alla maggior somma giudizialmente accordata all'espropriato, è ravvisabile, anche agli effetti dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., solo dalla data della pubblicazione della seconda delle suddette sentenze della Corte costituzionale, la quale segna il momento a partire dal quale l'inadempimento medesimo non è più giustificato dalla vigenza della norma applicata per l'indicata stima in Sede amministrativa. (V 806/89, mass n 461825; (V 3545/88, mass n 458868).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)