Sez. 3, Sentenza n. 116 del 09/01/1979 (Rv. 396181 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - PER OMISSIONE - PRESUPPOSTO - GENERICA E NON QUALIFICATA ANTIDOVEROSITA O RIPROVEVOLEZZA DELLA CONDOTTA - INSUFFICIENZA - VIOLAZIONE DI UN VERO E PROPRIO OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - NECESSITA - FONTI DI TALE OBBLIGO.*
RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - PER OMISSIONE - PRESUPPOSTO - GENERICA E NON QUALIFICATA ANTIDOVEROSITA O RIPROVEVOLEZZA DELLA CONDOTTA - INSUFFICIENZA - VIOLAZIONE DI UN VERO E PROPRIO OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - NECESSITA - FONTI DI TALE OBBLIGO.*
Il principio del neminem laedere non implica, di per se, un generale ed incondizionato dovere di attivarsi a protezione dei diritti dei terzi esposti a pericolo in dipendenza di fattori causali sorti e sviluppatisi al di fuori della sfera propria del soggetto cui si imputa l'omissione, e pertanto, ai fini della responsabilita per danni non basta un generico connotato di non qualificata antidoverosita o riprovevolezza, ma occorre la precisa individuazione, a carico di tale soggetto di un vero e proprio Obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato (arg ex art 40 capoverso, cod pen); il quale Obbligo, da accertare caso per caso, puo derivare direttamente dalla norma ovvero da una specifica situazione per la quale il soggetto chiamato a rispondere della lesione per non averla impedita fosse tenuto a compiere una determinata attivita proprio a protezione dell'interesse leso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)