Sez. L, Sentenza n. 372 del 16/01/1981 (Rv. 410835 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE DI STRUMENTI FORNITI E MANEGGIATI DA TERZI - INFORTUNIO DEL DIPENDENTE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - ESONERO - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE DI STRUMENTI FORNITI E MANEGGIATI DA TERZI - INFORTUNIO DEL DIPENDENTE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - ESONERO - CONDIZIONI.*
Allorche il dipendente, nell'Esercizio dell'attivita imprenditoriale propria del datore di lavoro, utilizzi strumenti forniti e maneggiati da terzi, il cui uso sia indispensabile per il concreto espletamento di detta attivita, l'utilizzazione dei predetti attrezzi rientra, pur se in via mediata e strumentale, nell'Esercizio della attivita imprenditoriale del datore di lavoro, con il conseguente assoggettamento del medesimo, anche relativamente all'uso di essi, agli obblighi, in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di adozione delle necessarie misure di sicurezza e di prevenzione, stabiliti dagli artt 2087 cod civ e dall'art 4 del DPR 27 aprile 1955 n 547 nonche da altre specifiche norme di prevenzione antinfortunistica. Pertanto, in ipotesi di infortunio del lavoratore, per l'esonero del datore di lavoro dalla conseguente responsabilita occorre accertare la compiuta soddisfazione da parte sua degli specificati obblighi ovvero l'affidamento ad altro soggetto - nell'organizzazione del lavoro e dei relativi rapporti al riguardo intercorsi con i terzi -, in modo giuridicamente valido ed effettivamente idoneo ed adeguato, dello specifico incarico di applicare e far osservare le misure di sicurezza per il dipendente. (V 116/79, mass n 396181; (V 4643/76, mass n 383391; (V 2962/71).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)