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Sez. 3, Sentenza n. 14484 del 29/07/2004 (Rv. 575698 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE | Colpa per omissione - Presupposti - Obbligo giuridico di impedire l'evento - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575698-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE

In relazione alla responsabilità per danni da illecito omissivo, l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento dannoso può sorgere in capo ad un soggetto non soltanto quando una norma o un preciso dovere negoziale imponga di attivarsi per impedire l'evento, ma anche quando si verifichi una specifica situazione che esiga il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, ritenendo responsabile del danno subito dall'emittente di un assegno bancario il soggetto che, ricevuta una lettera contenente l'assegno sebbene indirizzata ad altri, invece di restituirla al mittente, la trattenga ed ometta di custodirla in modo da impedire che il titolo di credito venga sottratto da terzi che frequentano la sua casa o si introducano in essa con il suo consenso per impossessarsi a mezzo di ulteriore attività illecita della somma indicata dall'assegno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)