Sez. 3, Sentenza n. 6935 del 16/12/1982 (Rv. 424599 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - DIFENSORE DI PIÙ PARTI VITTORIOSE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - CRITERI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - DIFENSORE DI PIÙ PARTI VITTORIOSE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - CRITERI.*
L'art. 5 della tariffa forense del 1969 prevede particolari criteri di liquidazione nei casi in cui il professionista abbia difeso più parti o queste siano state difese da più professionisti, stabilendo, in particolare, aumenti di compenso in percentuale, variabile a seconda delle situazioni, quando le parti si trovino nella stessa situazione processuale, oppure vi siano clienti che, pur nella identità della situazione processuale, abbiano una posizione che richieda l'esame particolare rispetto all'oggetto della causa. Gli stessi criteri, inoltre, debbono presiedere alla liquidazione, a carico del soccombente, del compenso spettante al difensore di più parti vittoriose con identica situazione processuale, in base al principio generale secondo il quale il soccombente stesso non può essere tenuto a rimborsare alla parte vittoriosa più di quanto questa debba al difensore, in relazione all'attività concretamente svolta. (Conf 4563/76, mass n 383293).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)