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Sez. 3, Sentenza n. 334 del 18/01/1988 (Rv. 456902 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - DIFENSORI DI PIÙ PARTI VITTORIOSE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456902-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - DIFENSORI DI PIÙ PARTI VITTORIOSE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - CRITERI.*

Il criterio della parcella unica a carico del cliente che, ai sensi dell'art. 5 della tariffa forense approvata con d.m. 22 giugno 1982, "nei casi di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale... Potrà essere aumentata, per ogni parte fino ad un massimo di sei, del 20%", deve presiedere anche alla liquidazione, a carico del soccombente, del compenso spettante al difensore di più parti vittoriose con identica situazione processuale, in base al principio generale secondo cui il soccombente stesso non può essere tenuto a rimborsare alla parte vittoriosa più di quanto questa debba al difensore, in relazione all'attività concretamente svolta. (Conf 6935/82, mass n 424599; (Conf 4563/76, mass n 383293).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM 22/06/1982 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)