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Sez. 1, Sentenza n. 21652 del 21/10/2010 (Rv. 615501 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Cooperazione di produzione e lavoro "agricoltura" e consorzi agrari - Privilegio ai sensi del n. 5 bis dell'art. 2751 bis cod. civ. - Spettanza - Condizioni - Qualità soggettiva dei creditori - Esclusione - Natura oggettiva del credito - Criterio discriminante - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615501-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE

Il privilegio di cui al n. 5-bis dell'art. 2751-bis cod. civ., con cui il legislatore ha superato la distinzione tra cooperative (e consorzi) di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell'impresa e della struttura organizzativa, non risulta fondato sulla sola qualifica soggettiva del creditore (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma sulla natura oggettiva del credito ovvero sul fatto che esso derivi dall'attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore. Pertanto la tutela creditizia privilegiata non solo abbraccia la vendita dei prodotti che siano riconducibili all'attività dei soci della cooperativa, quale che sia l'entità del loro apporto lavorativo personale, e l'attività di trasformazione delle imprese consorziate, ma può anche estendersi ad operazioni commerciali caratterizzate da acquisti presso terzi di prodotti destinati ad essere rivenduti, se tali attività siano funzionali allo scopo mutualistico, purché, trattandosi di operazioni corrispondenti ad atti di mercato posti in essere a scopo di lucro, sussiste e sia dimostrabile il nesso di strumentalità con la finalità cooperativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)