Sez. 1, Sentenza n. 4585 del 29/03/2001 (Rv. 545289 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Privilegio ai sensi del n. 5 bis dell'art. 2751 bis cod. civ. aggiunto dall'art. 18 legge 59/1992 - Fondamento - Natura del credito e non tutela del lavoro dei soci, ratio della legge 426/1975, introduttiva dell'art. 2751 bis cod. civ. - Conseguenze - Sussistenza della garanzia anche per cooperative e loro consorzi tra imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli, pur in presenza di soci sovventori - Criterio della cooperazione, funzione costituzionalmente protetta, indipendentemente dalla dimensione e organizzazione dell'impresa.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE
Con l'art. 18, secondo comma, legge 31 gennaio 1992, n. 59, aggiuntivo del n. 5 bis all'art. 2751 bis cod. civ., il legislatore ha voluto superare la distinzione tra cooperative - e consorzi tra loro - di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell'impresa e della struttura organizzativa ai fini dell' esistenza del privilegio del credito, fondato, diversamente dalla "ratio" della legge 29 luglio 1975 n. 426, introduttiva (art. 2) dell'art. 2751 bis cod. civ., sulla natura di esso piuttosto che sulla tutela del lavoro dei soci, che per statuto, secondo l'espressa previsione dell'art. 4 della medesima legge, possono essere anche sovventori, essendo anche in tal caso salvaguardato il criterio della cooperazione, funzione sociale costituzionalmente protetta (art. 45 Costituzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 5, Legge 31/01/1992 num. 59 art. 4, Legge 31/01/1992 num. 59 art. 18, Legge 29/07/1975 num. 426 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2548
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)