diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 17180 del 06/08/2007 (Rv. 598664 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Individuazione del destinatario dell'offesa - Necessità di individuazione specifica e nominativa del soggetto passivo - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di diffamazione nei confronti di magistrati.
Stato
decisa il 2007-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598664-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, ma la sua individuazione deve avvenire, in assenza di un esplicito e nominativo richiamo, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso (fattispecie in cui la S.C. ha considerato identificabili i due magistrati che avevano chiesto il risarcimento del danno per il fatto che l'articolo di stampa faceva riferimento alla sezione penale della Corte di cassazione cui essi appartenevano e che aveva emesso la sentenza oggetto di critica con tenore ritenuto offensivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Costituzione art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)