diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 16543 del 28/09/2012 (Rv. 623758 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Individuazione del destinatario dell'offesa - Necessità di individuazione specifica e nominativa del soggetto passivo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623758-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

L'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale causato da una diffamazione commessa col mezzo della stampa sorge non solo quando la persona diffamata sia nominata nello scritto, ma anche quando - pur non essendo nominata - sia chiaramente ed univocamente identificabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)