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Sez. 4, Sentenza n. 22039 del 12/04/2018 Ud. (dep. 18/05/2018) Rv. 272750 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Partecipazione a distanza - Requisiti - Violazione - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Deducibilità nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272750-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE

Il provvedimento con cui il giudice dispone la partecipazione a distanza dell'imputato al dibattimento, fuori dei casi previsti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., in quanto relativa all'osservanza delle disposizioni concernenti l'intervento e l'assistenza dell'imputato, di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e pertanto, quando la parte vi abbia assistito, tale nullità deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 146 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)