Sez. 2, Sentenza n. 26603 del 29/05/2019 Ud. (dep. 17/06/2019) Rv. 276576 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Imputato detenuto non comparso – Dichiarazione di contumacia alla presenza del difensore - Limiti di deducibilità ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. – Applicabilità - Possibilità per l’imputato di eccepire la nullità in un momento successivo - Esclusione - Fondamento.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ
L'ordinanza dichiarativa della contumacia di imputato non comparso in udienza in quanto detenuto, il cui stato sia noto al tribunale, è affetta da nullità a regime intermedio che deve essere immediatamente eccepita dal difensore presente in udienza, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., pena la sanatoria della nullità, mentre è preclusa all'imputato la possibilità di sollevare personalmente tale eccezione in un momento successivo, poiché la parte su cui grava l'onere di eccepire la nullità di un atto al quale assiste è solo il difensore, atteso che il nostro ordinamento privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)