Sez. 2, Sentenza n. 3352 del 10/12/1973 (Rv. 367252 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - A MISURA - DISCIPLINA RISPETTIVA - APPLICABILITA - CONDIZIONI - VENDITA A CORPO - DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE CON RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI CONFINI CATASTALI - ESTENSIONE VENDUTA - DETERMINAZIONE - CRITERI - PORZIONE DI TERRENO POSTA AL DI LA DI UN MURO - RICOMPRENSIONE NELLA VENDITA - VOLONTA CONTRARIA - PROVA NECESSARIA.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - A MISURA - DISCIPLINA RISPETTIVA - APPLICABILITA - CONDIZIONI - VENDITA A CORPO - DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE CON RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI CONFINI CATASTALI - ESTENSIONE VENDUTA - DETERMINAZIONE - CRITERI - PORZIONE DI TERRENO POSTA AL DI LA DI UN MURO - RICOMPRENSIONE NELLA VENDITA - VOLONTA CONTRARIA - PROVA NECESSARIA.*
Gli artt 1537 e 1538 cod civ, sulla disciplina della vendita a corpo ed a misura dei beni immobili, sono applicabili soltanto nell'ipotesi in cui sorga questione circa la Determinazione del prezzo in rapporto alla superficie del fondo e non anche quando, essendo stata alienata una parte certa e determinata di quest'ultimo, occorra procedere alla sua identificazione sulla base dell'effettivo intento negoziale. Pertanto, siccome il principale elemento di identificazione degli immobili e rappresentato dai confini indicati nell'atto, qualora le parti abbiano descritto l'immobile compravenduto con esclusivo riferimento alla consistenza della particella fondiaria, nei suoi confini risultanti in catasto, non puo ritenersi, per il solo fatto che si sia trattato di una vendita a corpo, che le parti abbiano, invece, inteso riferirsi soltanto all'estensione visibile del fondo quale risulta delimitata da un muro, cosi da escludere dall'oggetto del trasferimento la zona posta al di la del muro stesso. A questo risultato puo, pervenirsi, soltanto ove si accerti, sulla base di una prova rigorosa, che l'indicazione per relationem dei confini catastali non corrisponda all'effettiva volonta delle parti e sia, invece, frutto di un mero errore bilaterale nella manifestazione della volonta, che, in quanto tale, non darebbe luogo all'annullamento del negozio, ma alla sua rettifica in Sede di interpretazione dell'atto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)