diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10118 del 25/07/2001 (Rv. 548459 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti speciali - Disciplina ex D.Lgs. n. 22 del 1997 - Registro di carico e scarico - Obbligo di tenuta - Casi di esonero - Soggetti destinatari della relativa previsione.
Stato
decisa il 2001-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548459-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di rifiuti speciali, l'esonero dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, in virtù del richiamo, operato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22 del 1997, all'art. 11 dello stesso decreto, che esclude i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 cod. civ. che non hanno più di tre dipendenti limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, dall'obbligo di comunicazione di cui allo stesso articolo, deve ritenersi esteso agli stessi soggetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione pretorile che aveva dichiarato illegittima la ordinanza con la quale il Presidente della Provincia di Siracusa aveva irrogato la sanzione amministrativa di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 22 del 1997 per mancata tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali a carico della titolare di una friggitoria con tre dipendenti, in relazione agli oli prodotti, da qualificare non pericolosi, ai sensi dell'allegato D al citato decreto, in quanto commestibili.)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 11, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)