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Sez. 1, Sentenza n. 5976 del 18/03/2005 (Rv. 580469 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Violazione dell'obbligo di comunicazione dei rifiuti e di tenuta del registro di carico e scarico - Esenzione per i piccoli imprenditori artigiani - Limiti - Rifiuti pericolosi - Obblighi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580469-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

Poiché l'esenzione dall'obbligo di comunicazione annuale delle quantità dei rifiuti prodotti e delle loro caratteristiche qualitative opera, per i piccoli imprenditori artigiani, ai sensi dell'art. 11, comma terzo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in relazione ai soli rifiuti non pericolosi, analogamente, l'esenzione dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, disposta dall'art. 12, comma primo, del medesimo decreto, che individua i propri destinatari con riferimento ai soggetti di cui all'art. 11, comma terzo, deve ritenersi limitata ai registri relativi a rifiuti non pericolosi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 11, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)