Sez. 1, Sentenza n. 17002 del 02/08/2007 (Rv. 598508 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Comunicazione dei rifiuti prodotti - Soggetti obbligati - Produttore - Esenzione per i piccoli imprenditori artigiani - Limiti - Soggetti diversi dal produttore - Esenzione dall'obbligo - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
L'art. 11 d.lgs. n. 22 del 1997, recante la disciplina dell'obbligo di comunicazione delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, va interpretato, nella parte in cui prevede l'esenzione, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, per i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 cod. civ. che non hanno più di tre dipendenti, nel senso che l'esenzione stessa vale solo per il piccolo imprenditore artigiano produttore di rifiuti non pericolosi e non anche per il gestore di rifiuti speciali; inoltre, dovendosi intendere per imprenditore artigiano colui che svolge attività professionale con prevalenza del lavoro personale - anche manuale - nel processo produttivo (legge n. 443 del 1985, art. 2), l'esenzione in questione vale esclusivamente per il produttore di rifiuti, e non anche per chi esegua l'attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti contemplati dal citato art. 11.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 11, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)