Sez. 3, Sentenza n. 15438 del 04/12/2000 (Rv. 542427 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Art. 6 legge n. 203 1982 - Nozione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE
L'art. 6 legge 3 maggio 1982 n. 203 nel definire il concetto di coltivatore diretto si limita a stabilire che la forza lavorativa sua e della famiglia deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto agli effetti del computo delle giornate necessarie per la sua coltivazione anche dell'impiego di macchine agricole, senza fare alcun riferimento alla esclusività dell'attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate e, quindi, prescindendo dalla limitata estensione del fondo, nonché dalla modesta entità dell'organizzazione imprenditoriale, dallo svolgimento da parte del coltivatore di altre attività lavorative su terreni diversi o in settori extragricoli, ancorché in misura prevalente.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)