Sez. 2, Sentenza n. 3371 del 11/12/1973 (Rv. 367296 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DI INCOMPETENZA NON DEDOTTI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - PROSPETTAZIONE DI NUOVI MOTIVI - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DI INCOMPETENZA NON DEDOTTI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - PROSPETTAZIONE DI NUOVI MOTIVI - INAMMISSIBILITA.*
Il motivo posto a sostegno dell'eccezione di incompetenza per territorio, per il carattere dispositivo dell'eccezione stessa e per la preclusione stabilita dall'art 38 cod proc civ vincola l'attivita del giudice e della parte che l'ha formulata, nel senso che il giudice non puo rilevare motivi di incompetenza non dedotti e la parte non puo, nell' ulteriore corso del giudizio, aggiungerne di nuovi rispetto a quelli prospettati in limine litis, ne apportarvi qualsiasi mutamento. (V 1766/72, mass n 358724; 1725/72, mass n 358640; (V 3192/71, mass n 354589).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)