Sez. 1, Sentenza n. 4975 del 13/01/1976 Ud. (dep. 15/04/1976) Rv. 136903 - 01
RECIDIVA - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - NUOVA NORMATIVA - PORTATA - FACOLTATIVITA DELLA RECIDIVA E NON SOLTANTO DELL'AUMENTO DI PENA.*
RECIDIVA - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - NUOVA NORMATIVA - PORTATA - FACOLTATIVITA DELLA RECIDIVA E NON SOLTANTO DELL'AUMENTO DI PENA.*
In base alla nuova normativa sulla recidiva, il giudice ha il potere di escludere detta aggravante, e non soltanto il potere di non apportare il relativo aumento di pena, tenendo ferma la recidiva ad ogni altro effetto penale. (nel motivare tale principio la Cassazione ha osservato che la recidiva, nonostante la particolare natura di qualificazione giuridica inerente alla persona del colpevole, riceve nel vigente ordinamento penale un trattamento giuridico del tutto identico a quello previsto in generale per le circostanze aggravanti del reato, per cui non vi sarebbe ragione di configurare, soltanto per la recidiva, la anomala costruzione giuridica di una circostanza aggravante che puo non comportare alcun aumento di pena, pur continuando a restare tale, perche il giudice e sempre obbligato a contestarla ed a mantenerla ferma ad ogni effetto penale diverso da quello dell'applicazione del relativo aumento di pena).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)