Sez. 1, Sentenza n. 2031 del 13/07/1982 Ud. (dep. 17/03/1983) Rv. 157808 - 01
RECIDIVA - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - TRATTAMENTO.*
RECIDIVA - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - TRATTAMENTO.*
In base alla normativa sulla recidiva introdotta con la "novella" n. 220 del 1974, il giudice ha la facoltà di escludere la recidiva, che nonostante la particolare natura di qualificazione giuridica inerente alla persona del colpevole, riceve nel vigente ordinamento penale un trattamento giuridico del tutto identico a quello previsto in generale per le circostanze aggravanti del reato. (Conf mass n 136903).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 9 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)