Sez. 2 - , Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023 (Rv. 668559 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO | Documenti informatici - E-mail semplice - Valore di scrittura privata - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO
La e-mail che contenga espressioni generiche di consenso alla conclusione di un contratto preliminare di compravendita, ma sia priva della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale del promittente venditore, non integra l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351 c.c., in quanto solo la predetta firma elettronica avanzata, qualificata o digitale rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale, in mancanza, non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico allorché la forma scritta sia richiesta "ad substantiam".
Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2702, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)