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Sez. L - , Sentenza n. 5523 del 08/03/2018 (Rv. 647611 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO | Documenti informatici - "E-mail" priva di firma elettronica - Efficacia probatoria - Natura di scrittura privata ex art. 2702 c.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647611-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO

In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) privo di firma elettronica non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dall'art. 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché esso è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, in ordine all'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2712, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1 com. 1 lett. P, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 20, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 21, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 quater, Decreto Legisl. 30/12/2010 num. 235 art. 16 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)