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Sez. 3, Sentenza n. 14046 del 21/05/2024 (Rv. 671168-01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE | Contratto di assicurazione - Forma scritta ex art. 1888 c.c. - Scambio di e-mail - Documenti con firma elettronica "semplice" - Idoneità - Presupposti. PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671168-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE

La e-mail non sottoscritta con firma elettronica qualificata né con firma digitale, in quanto documento informatico, è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad probationem del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 (nel testo, applicabile ratione temporis, successivo al d.lgs. n. 159 del 2006, ed anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 235 del 2010) se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto, oppure, in

caso di contestazione, sulla base della libera valutazione del giudice, in ragione delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità.

Cod. Civ. art. 1888, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 20, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 21, Decreto Legisl. 04/04/2006 num. 159, Decreto Legisl. 30/12/2010 num. 235

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)