Sez. L - , Sentenza n. 19586 del 04/08/2017 (Rv. 645274 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA | Cassa di previdenza per geometri liberi professionisti - "Status" di fallito del professionista - Presunzione di esercizio professionale dopo la dichiarazione di fallimento - Esclusione - Effettività dell'esercizio professionale - Onere della prova a carico dell'ente previdenziale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA
In materia di previdenza per i geometri liberi professionisti, la presunzione dello svolgimento dell'attività professionale posta a base della richiesta contributiva dell'ente previdenziale é vinta dall'impedimento legale all'esercizio della professione derivante dal persistente "status" di fallito del professionista - che comporta la sua cancellazione dall'albo ex art. 10 lett. a) del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 -, sicché é onere della Cassa di previdenza dimostrare, in tal caso, la effettività dell'esercizio della professione nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento e fino alla chiusura della relativa procedura.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 10 CORTE COST., Legge 07/03/1985 num. 75 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)