Sez. U, Sentenza n. 2856 del 10/03/1992 (Rv. 476154 - 01)
Professionisti - Geometri | Geometra - Dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Cancellazione dell'albo professionale - Necessità.
Professionisti - Geometri
Il geometra, che venga dichiarato fallito, deve essere cancellato dal relativo albo professionale, "ex" art. 10 lett. a) del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, non trovandosi più nelle condizioni di essere iscritto o rimanere iscritto nell'albo stesso (art. 2 della legge 7 marzo 1985 n. 75), per la perdita del "pieno" godimento dei diritti civili conseguente alla dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 50 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 50 CORTE COST., Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 12, Legge 07/03/1985 num. 75 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)