Sez. 4, Sentenza n. 7063 del 16/03/2000 Ud. (dep. 15/06/2000) Rv. 217689 - 01
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Applicabilità nel giudizio di cassazione della sospensione del procedimento ex art. 70 c.p.p. - Esclusione.
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
La sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, disciplinata dall'articolo 70 e segg. cod. proc. pen., non si applica nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione, in quanto, in sede di legittimità, l'imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata esclusivamente al difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)