Sez. 4, Sentenza n. 28559 del 17/05/2005 Ud. (dep. 29/07/2005) Rv. 232437 - 01
IMPUTATO (Cod. proc. pen. 1988) - CAPACITÀ - sospensione del procedimento - IN GENERE | Ex art. 70 cod. proc. pen. - Applicabilità in cassazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUTATO (Cod. proc. pen. 1988) - CAPACITÀ - sospensione del procedimento - IN GENERE
La sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, disciplinata dall'art. 70 e segg. cod. proc. pen., non si applica nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto, in sede di legittimità, l'imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata esclusivamente al difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)