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Sez. 2, Sentenza n. 6232 del 04/06/1993 (Rv. 482668 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - In genere | Preliminare di vendita immobiliare - Accordo risolutorio - Prova - Interrogatorio formale - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482668-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - In genere

La confessione non può supplire la mancanza dell'atto scritto che sia richiesto "ad substantiam" per un determinato negozio. Pertanto, è inammissibile l'interrogatorio formale per provare la stipulazione di un accordo risolutorio di un contratto preliminare di vendita immobiliare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)