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Sez. 5, Sentenza n. 38077 del 15/07/2015 Ud. (dep. 18/09/2015) Rv. 264743 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE | Mancata tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento - Elemento psicologico - Colpa grave - Necessità.
Stato
decisa il 2015-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264743-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE

Nel reato di bancarotta semplice, la condotta della mancata tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento è punibile se caratterizzata da colpa grave.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)