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Sez. 5, Sentenza n. 18108 del 12/03/2018 Ud. (dep. 24/04/2018) Rv. 272823 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 217, comma 1, n. 4., legge fall. Aggravamento del dissesto per ritardo nella richiesta del fallimento - Elemento psicologico - Colpa grave - Necessità.
Stato
decisa il 2018-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272823-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

Nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma. in concreto, da una provata e consapevole omissione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)