Sez. 2, Sentenza n. 1853 del 11/06/1968 (Rv. 333804 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE -RAPPRESENTANZA GIUDIZIARIA DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - ATTIVA - A DIFESA DEL CONDOMINIO - GIUDIZI INIZIATI DALL'AMMINISTRATORE - INTERVENTO DEI CONDOMINI - AMMISSIBILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE -RAPPRESENTANZA GIUDIZIARIA DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - ATTIVA - A DIFESA DEL CONDOMINIO - GIUDIZI INIZIATI DALL'AMMINISTRATORE - INTERVENTO DEI CONDOMINI - AMMISSIBILITA.*
Il condominio e un ente di gestione sfornito di personalita distinta da quelle dei suoi partecipanti. Pertanto, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a tutela dei diritti, esclusivi e comuni inerenti all'immobile in condominio, ne, conseguentemente d'intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata gia legittimamente assunta dall'amministratore. In tal caso, mentre diviene superflua la contemporanea presenza nel giudizio di mandanti e mandatario, quest'ultimo puo tuttavia rimanervi in rappresentanza dei condomini non intervenuti. (V. N. 1179-66, massima n. 322361).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)