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Sez. 2, Sentenza n. 1179 del 09/05/1966 (Rv. 322361 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO DEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIARIA DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - ATTIVA - A DIFESA DEL CONDOMINIO - GIUDIZI INIZIATI DALL'AMMINISTRATORE - INTERVENTO DEI CONDOMINI - IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE DA PARTE DEI MEDESIMI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322361-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO DEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIARIA DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - ATTIVA - A DIFESA DEL CONDOMINIO - GIUDIZI INIZIATI DALL'AMMINISTRATORE - INTERVENTO DEI CONDOMINI - IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE DA PARTE DEI MEDESIMI - AMMISSIBILITA.*

Poiche il condominio e un ente di gestione sfornito di personalita distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'immobile in condominio, ne, in conseguenza, di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata gia legittimamente assunta dall'amministratore del condominio o di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell'amministratore: la diretta partecipazione del condomino al giudizio riduce il potere dell'amministratore alla sola rappresentanza dei condomini non costituiti. Pertanto, ogni singolo condomino, che vi abbia interesse, e legittimato ad impugnare la decisione emessa in un giudizio nel quale il condominio sia stato rappresentato dall'amministratore, e cio tanto al fine di tutelare il suo diritto di proprieta esclusiva su determinate parti dell'edificio condominiale, quanto al fine di tutelare il suo diritto di proprieta pro quota sulle parti comuni dell'immobile stesso. (Cfr 2266/65; 1887/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)