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Sez. 1, Sentenza n. 6928 del 24/07/1997 (Rv. 506233 - 01)

ARBITRATO - IN GENERE | Clausola compromissoria - Arbitrato rituale o irrituale - Differenze - Interpretazione - Criteri - Espressioni singole usate - Sufficienza - Esclusione - Incertezze finali nella qualificazione - Prevalenza dell'interpretazione quale arbitrato virtuale - Necessità.
Stato
decisa il 1997-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506233-01

ARBITRATO - IN GENERE

Al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria prefiguri un arbitrato rituale o irrituale deve aversi riguardo all'effettiva volontà delle parti desumibile dall'intero contesto della pattuizione e non dall'una o dall'altra delle espressioni usate singolarmente, ricorrendo la prima ipotesi (arbitrato rituale) quando le parti abbiano conferito ad uno o più terzi l'incarico di risolvere determinate o determinabili controversie che siano insorte o possono insorgere tra loro, mentre ricorre la seconda (arbitrato irrituale) allorché al terzo o ai terzi sia affidato il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici mediante una composizione amichevole, conciliativa o transattiva o con un negozio di accertamento. Ove all'esito dell'indagine permanga incertezza sulla qualificazione dell'arbitrato, essa deve essere risolta nel senso che le parti abbiano inteso prevedere un arbitrato irrituale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)