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Sez. L, Sentenza n. 268 del 12/01/1984 (Rv. 432530 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - ARBITRATO RITUALE - IDENTIFICAZIONE RISPETTIVA - CRITERI - INCERTEZZA NELLA QUALIFICAZIONE DELL'ARBITRATO - PREVISIONE FATTIZIA DI UN ARBITRATO IRRITUALE - PRESUNZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ARBITRATO PREVISTO DALL'ART. 17 DEL C.C.N.L. PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI 4 APRILE 1975.*
Stato
decisa il 1984-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432530-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - ARBITRATO RITUALE - IDENTIFICAZIONE RISPETTIVA - CRITERI - INCERTEZZA NELLA QUALIFICAZIONE DELL'ARBITRATO - PREVISIONE FATTIZIA DI UN ARBITRATO IRRITUALE - PRESUNZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ARBITRATO PREVISTO DALL'ART. 17 DEL C.C.N.L. PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI 4 APRILE 1975.*

Al fine di identificare, nelle singole specie, l'esistenza di un arbitrato rituale o irrituale è fondamentale l'indagine sulla volontà dei compromittenti, nel senso che ricorre la prima ipotesi ove questi abbiano conferito ad uno o più terzi l'incarico di risolvere determinate o determinabili controversie che siano insorte o possano insorgere tra loro, essenzialmente con gli stessi poteri ed obblighi e con gli stessi effetti della funzione giurisdizionale; mentre ricorre la seconda ipotesi quando al terzo od ai terzi si affida (normalmente attraverso un mandato collettivo) il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, mediante una composizione amichevole, conciliativa o transattiva, o con un negozio di accertamento, l'una e l'altro direttamente riconducibili alla volontà dei mandanti e da valere come contratto da costoro concluso. Tale indagine deve fondarsi non tanto sulle espressioni letterali usate dalle parti, quanto sul contenuto sostanziale delle clausole contrattuali e delle finalità perseguite, risolvendo comunque l'incertezza nella qualificazione dell'arbitrato (come irrituale o rituale) nel senso che le parti abbiano inteso prevedere un arbitrato irrituale. (nella specie, in applicazione di tale principio, il S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva ritenuto rituale l'arbitrato previsto dall'art. 17 del C.C.n.L. per i dirigenti di aziende industriali 4 aprile 1975, con conseguente applicabilità alla pronunzia dell'arbitro dell'art. 829 n. 5 cod. proc. civ., sulla nullità per tardivo deposito del lodo). (V 3956/83, mass n 428891; (V 4586/82, mass n 422549; (V 2945/82, mass n 420849; (V 6414/81, mass n 417221).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Contr. Coll. 04/04/1975 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)