Sez. 4, Sentenza n. 49707 del 04/11/2014 Ud. (dep. 28/11/2014) Rv. 263284 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Responsabilità per omissione - Sussistenza del nesso di causalità - Alto grado di probabilità statistica - Sufficienza - Esclusione - Elevato grado di credibilità razionale - Necessità - Accertamento - Criteri - Fattispecie in tema di colpa medica.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE
Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. (Fattispecie in tema di colpa medica).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)