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Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014 Ud. (dep. 18/09/2014) Rv. 261103 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Responsabilità per omissione - Sussistenza del nesso di causalità - Alto grado di probabilità statistica - Sufficienza - Esclusione - Elevato grado di credibilità razionale - Necessità - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261103-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE

Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso il nesso causale tra la condotta omissiva consistita nella mancata realizzazione di un impianto antincendio automatico e l'aggravante di cui all'art. 437, comma secondo, cod. pen., alla stregua del giudizio controfattuale per cui, valutate le circostanze concrete in ordine ai necessari tempi di realizzazione, l'impianto non sarebbe stato comunque ultimato in epoca antecedente alla verificazione del disastro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 437 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)