Sez. 3, Sentenza n. 10246 del 28/09/1995 (Rv. 494125 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | Mancata notifica della sentenza - Impugnazione successiva all'anno di pubblicazione ma entro il termine di sospensione del periodo feriale - Modi di notifica dell'impugnazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)
L'impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata e successiva all'anno della pubblicazione ma ancora ammessa per effetto della sospensione del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. durante il periodo feriale, va notificata non alla parte personalmente, bensì indifferentemente a scelta del notificante presso il procuratore costituito nel giudizio "a quo" o al domicilio eletto, ovvero alla residenza dichiarata, dovendo ritenersi equiparate ai sensi dell'art. 330 comma primo cod. proc. civ. sia l'ipotesi della mancata notificazione della sentenza impugnata, sia quella relativa alla mancata dichiarazione di residenza o dichiarazione di domicilio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 327, Cod. Civ. art. 330
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)