Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 07/04/1997 (Rv. 503532 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Impugnazione proposta oltre il maggior termine risultante dalla sospensione dei termini processuali per il periodo feriale - Notificazione alla parte personalmente - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Stante lo stretto collegamento esistente tra l'art. 327 e 330 cod. proc. civ., l'impugnazione proposta entro il maggior termine risultante dall'applicazione della sospensione dei termini processuali disposta dalla legge n. 742 del 1969 per tutta la durata del periodo feriale, costituisce pur sempre impugnazione nel termine fissato dall'art. 327 cod. proc. civ. e, pertanto, essa deve essere notificata nei luoghi indicati dall'art. 330 comma primo cod. proc. civ. e non alla parte personalmente, come previsto dal comma terzo della norma di cui sopra per il diverso caso dell'impugnazione proposta oltre il suddetto termine, se ancora ammessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)